Art. 5.
(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.

 

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      2. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.